1. Le due soglie, e cosa succede davvero
| Compensi incassati nell'anno | Cosa succede | Da quando |
|---|---|---|
| fino a 85.000 € | resti in forfettario | — |
| oltre 85.000 € ma entro 100.000 € | esci dal regime | dall'anno successivo |
| oltre 100.000 € | esci dal regime | subito, dallo stesso anno |
Conta l'incassato, non il fatturato: vale il criterio di cassa. Una fattura emessa a dicembre e incassata a gennaio pesa sull'anno dopo. Il contributo integrativo ENPAP (il 2% in rivalsa) non entra nel conteggio della soglia.
2. Il calcolo, passo per passo
imponibile netto = imponibile − contributi ENPAP versati (soggettivo + maternità)
imposta sostitutiva = imponibile netto × 5% (primi 5 anni) oppure × 15%
L'ENPAP soggettivo versato si deduce; l'integrativo no, perché non è un tuo costo — lo incassi dal paziente e lo giri all'ente.
3. L'aliquota 5%: il quinquennio non parte da dove pensi
Il 5% vale per i primi cinque anni di nuova attività, e il conteggio parte dall'anno di apertura della partita IVA — non dall'anno in cui sei entrato nel forfettario. Chi passa al forfettario al terzo anno di attività ha davanti due anni di 5%, non cinque.
4. Le cause di esclusione da controllare
- Ricavi o compensi oltre 85.000 € nell'anno precedente.
- Spese per lavoro dipendente e collaboratori oltre 20.000 € lordi.
- Redditi da lavoro dipendente o pensione oltre 35.000 € nell'anno precedente (la soglia non si applica se il rapporto di lavoro è cessato).
- Partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti; o controllo di una srl che fa attività riconducibile alla tua.
- Attività prevalente verso il datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni.
- Residenza fiscale all'estero (salvo i casi UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia).
5. Cosa nel forfettario non si fa
- Non si addebita l'IVA e non si detrae quella sugli acquisti.
- Non si applica la ritenuta d'acconto in fattura, e non si è sostituto d'imposta.
- Non si deducono i costi effettivi: il 22% forfettario li sostituisce tutti, che tu spenda di più o di meno.
- Restano dovuti bollo da 2 € sopra 77,47 € e invio al Sistema TS.
6. Il codice ATECO aggiornato
Dal 1° aprile 2025 il vecchio 86.90.30 è sostituito da 86.93.00 — "Attività di psicologi e psicoterapeuti, esclusi i medici". È unico: non cambia quando ti specializzi in psicoterapia. Per chi aveva già la partita IVA la conversione è stata automatica.
Fonti: Agenzia delle Entrate e ENPAP. Questa scheda è divulgazione, non consulenza: soglie, riduzioni e casi particolari vanno verificati con il commercialista. Dati aggiornati a luglio 2026. Approfondimento: la guida completa al forfettario.
Ce ne sono altre sei
Le schede dello studio sono sette: soglie del forfettario, ENPAP dal lordo al netto, i primi trenta giorni di partita IVA, le scadenze del Sistema TS, il registro dei trattamenti, le sedute online e le dieci domande da fare a un software. Te le mandiamo tutte via email.
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